Lo Statuto

Art. 1 – Costituzione
L’ “Alfa Romeo Club Brianza” è un’associazione libera, senza fini di lucro, apolitica e apartitica, costituita fra i possessori e non
(persone fisiche, giuridiche o enti) di tutti i veicoli Alfa Romeo.
Art. 2 – Sede
La sede del “Alfa Romeo Club Brianza” è a Cantù, in via Como 1/A
Art. 3 – Scopo
Scopi dell’Alfa Romeo Club Brianza sono la promozione e la valorizzazione storica e culturale del Marchio attraverso
l’organizzazione di eventi, ritrovi e raduni, oltre all’utilizzo di canali multimediali come i social network e internet.
Art. 4 – Durata
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 5 – Categorie e Associati
Possono essere soci effettivi dell’Alfa Romeo Club Brianza tutti i possessori e non (persone fisiche, giuridiche o enti) di veicoli
Alfa Romeo.
Art. 6 – Recesso, decadenza ed esclusione del Socio
La qualifica di socio permane per tutta la durata dell’Associazione, fatti salvi i seguenti casi:
a) RECESSO
Ogni socio può recedere dall’Associazione mediante lettera raccomandata a.r. o posta elettronica.
b) ESCLUSIONE
L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento e con effetto immediato:

  • in caso di cessazione o di mutamento dell’attività svolta dall’associato medesimo che renda incompatibile la sua permanenza
    nell’Associazione;
  • in caso di fallimento, concordato preventivo e di amministrazione controllata dell’associato.

La decisione di esclusione assunta dal Consiglio Direttivo è inappellabile.
c) ESPULSIONE
L’espulsione è deliberata dall’Assemblea su conforme proposta del Consiglio Direttivo in qualsiasi momento con effetto
immediato a seguito di gravi inosservanze degli obblighi assunti dall’associato all’atto di ammissione nell’Associazione, ivi
compreso il mancato pagamento dei contributi associativi annui, nonché per qualsiasi comportamento dell’associato idoneo a
recare danno all’Associazione e/o alla sua immagine.
Nel caso di espulsione, l’associato rimane obbligato al pagamento dei contributi associativi per tutto l’anno sociale nel corso
del quale si è verificata l’espulsione stessa.
In ogni caso, la quota o il contributo associativo sono intrasmissibili, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte. La
quota o i contributi associativi non sono rivalutabili.
Art. 7 – Patrimonio
Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote sociali annuali che i soci sono tenuti a versare nei termini indicati dal
Consiglio, da ogni altro versamento connesso con gli scopi dell’Associazione, da eventuali lasciti o donazioni e contributi. I fondi
raccolti saranno erogati per provvedere alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività sociali.
Eventuali avanzi saranno devoluti all’esercizio successivo.
È fatto comunque divieto all’Associazione di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 8 – Organi
Sono organi dell’Alfa Romeo Club Brianza:

  • l’Assemblea dei soci
  • il Presidente effettivo
  • il Consiglio Direttivo

Art. 9 – Assemblea
L’Assemblea dei soci si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno per l’approvazione del
consuntivo delle entrate e delle uscite, nonché ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta
da almeno un terzo dei soci.
Ogni Socio ha diritto ad un voto e non potrà essere portatore di più di tre deleghe.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente effettivo e, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Ove il Presidente effettivo, o il Vicepresidente, non sia presente alla seduta, sarà eletto dai Soci aventi diritto di voto un
Presidente d’Assemblea. Saranno altresì nominati gli scrutatori per le eventuali votazioni.
Le deliberazioni assunte saranno verbalizzate a cura del Segretario dell’Alfa Romeo Club Brianza o, in sua assenza, da un
Segretario nominato dall’Assemblea.
L’Assemblea deve essere convocata a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica da inviarsi almeno quindici giorni prima
della data fissata per la riunione e dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora fissata ed il luogo della riunione
in prima e seconda convocazione. La seconda convocazione dovrà aver luogo almeno il giorno successivo a quello fissato per la
prima.
L’Assemblea delibera in ogni caso a maggioranza assoluta degli intervenuti.
Art. 10 – Assemblea ordinaria
In seduta ordinaria di prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita allorquando sono presenti, in proprio o per
delega, la metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
L’Assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione del conto consuntivo è convocata entro il 28 febbraio dell’anno successivo
alla scadenza dell’esercizio sociale.
In seduta ordinaria l’Assemblea delibera sui seguenti punti:

  • attività sociali.
    Le deliberazioni si assumono con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 11 – Assemblea Straordinaria
In seduta straordinaria, di prima o seconda convocazione, l’Assemblea ha potere deliberativo quando siano presenti, in proprio
o per delega, la metà più uno dei soci.
In seduta straordinaria l’Assemblea delibera sui seguenti punti:

  • modifiche allo Statuto;
  • scioglimento dell’Associazione.

Le deliberazioni si assumono con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, potrà adottare, limitatamente alla votazione assembleare con la quale si
assume la delibera di modifica dello Statuto la forma del referendum mediante alzata di mano.

Art. 12 – Esercizio sociale
L’esercizio sociale ha inizio il 1° dicembre e scade il 30 novembre dell’anno successivo.
Art. 13 – Presidente Onorario
Il Presidente onorario può essere eletto dall’Assemblea. Non ha poteri direttivi, ma può essere regolarmente consultato dal
Consiglio Direttivo nell’ambito della gestione dell’attività dell’Associazione e può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 14 – Presidente effettivo
Il Presidente effettivo presiede di diritto alle sedute dell’Assemblea ed ha la rappresentanza legale dell’Associazione,
Art. 15 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da almeno 3 membri compreso il Presidente.
Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente effettivo, dal Vicepresidente e da almeno un Consigliere.
Il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere vengono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o di suo impedimento.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che ciò sia reso necessario per lo svolgimento dell’attività sociale. In armonia con le
norme statutarie il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione dei nuovi soci e provvede all’ordinaria amministrazione, alla
realizzazione e gestione delle attività sociali.
Il Consiglio Direttivo fissa l’ammontare delle quote di iscrizione all’Associazione e di quelle annuali e il termine per i relativi
versamenti.
Il Consiglio Direttivo nomina:

  • il Segretario;
  • il Tesoriere.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando sono presenti almeno due membri oltre il Presidente
effettivo (o il Vicepresidente).
Le deliberazioni sono prese collegialmente a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente
effettivo (o del Vicepresidente).
Il Consiglio Direttivo, approvato il bilancio predisposto dal Tesoriere, lo deposita presso la Segreteria dell’Associazione nei
quindici giorni che precedono l’Assemblea che lo deve approvare, mettendo così a disposizione dei soci che lo volessero
consultare.

Art. 16 – Il Segretario
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, all’interno dei suoi membri. Coordina le attività del Consiglio e le attività sociali.
Redige i verbali del Consiglio Direttivo.
Cura l’aggiornamento e la tenuta del libro dei Soci, del libro dei verbali delle Assemblee e del libro dei verbali del Consiglio
Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai Soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese,
estratti.
Art. 17 – Tesoriere
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, all’interno dei suoi membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
È responsabile della completa gestione amministrativa dell’Associazione.
Redige annualmente i documenti contabili del presente Statuto da presentare al Consiglio Direttivo.
L’attività del Tesoriere può essere delegata dallo stesso a terzi professionisti, previa approvazione di tutti i membri del Consiglio
Direttivo.
Art. 18 – Scioglimento
È fatto in ogni caso obbligo all’Associazione, al momento del suo scioglimento, di devolvere l’intero patrimonio ad altro ente
con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 19 – Rapporti tra Soci e Associazione
Per i rapporti tra i soci e l’Associazione e per procedure e particolari non previsti dallo Statuto, vale il regolamento stabilito e
fissato dal Consiglio Direttivo.
Art. 20 – Rinvio al Codice civile
Per quanto qui non previsto valgono le norme dei Codice civile in materia.